PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al titolo II della parte V del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 141 è aggiunto il seguente:

      «Art. 141-bis. - (Class action). - 1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono altresì legittimati a richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, inclusi in ogni caso quelli in materia di credito al consumo di rapporti bancari e assicurativi, di strumenti finanziari, nonché di servizi di investimento e gestione collettiva dei risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. A pena di improcedibilità le relative domande giudiziali sono sottoposte a tentativo preventivo obbligatorio di conciliazione davanti ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, iscritti nel registro istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222; si applicano gli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni. Il relativo verbale di conciliazione, opportunamente pubblicizzato a spese della parte convenuta in giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

 

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      2. Gli atti di cui al comma 1 producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
      3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti nonché i modi e i termini di erogazione dell'importo stesso.
      4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale, nel quale sono altresì indicati i criteri determinati ai sensi del comma 3.
      5. A seguito della sentenza di condanna di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il giudice non determini i criteri in base ai quali definire i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro pretesa, le parti sono tenute ad esperire in proposito, nel termine di sessanta giorni, un procedimento di conciliazione presso gli organismi di conciliazione e secondo le procedure e con gli effetti previsti dal secondo e terzo periodo del comma 1.
      6. In caso di inutile esperimento della conciliazione di cui al comma 5 o di obiezione all'accordo risultante dalla conciliazione, nel termine di novanta giorni dalla pubblicizzazione del relativo verbale con mezzi idonei, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. I soggetti di cui al comma 1 non sono legittimati a intervenire nei giudizi previsti dal presente comma. Il singolo consumatore o utente o uno dei soggetti di cui all'articolo 139, in
 

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caso di obiezione all'accordo risultante dal verbale redatto ai sensi del comma 1, possono agire in giudizio singolarmente o collettivamente per l'ottenimento della sentenza di condanna di cui al comma 3, nel termine di centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
      7. La pronuncia del giudice o l'accordo risultante dalla conciliazione della lite non hanno efficacia nei confronti dei consumatori o utenti che non sono intervenuti nel giudizio o alla conciliazione. La sentenza di condanna di cui al comma 3 costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, ai fini della pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».